Split Payment

AVVISO AI FORNITORI

L’art. 1 comma 629 legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) dispone che tutte le fatture emesse, a partire dal 1 gennaio 2015, nei confronti degli Enti Pubblici siano pagate al fornitore per la sola parte imponibile, mentre l’importo dell’IVA dovrà essere versato direttamente all’Erario da parte dell’Ente Pubblico.

Le fatture continueranno a riportare la base imponibile della fornitura/servizio e l’imposta sul valore aggiunto.

Si precisa che il meccanismo dello Split Payment NON SI APPLICA ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta d’acconto, per le quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari.

Sono ESCLUSE altresì le fatture per le quali è prevista l’applicazione del reverse charge.

Si chiede pertanto, ai gentili fornitori, di indicare nelle fatture da presentare a questo Ente, oltre ai dati già richiesti (determinazione di assunzione impegno di spesa, CUP/CIG,…) la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti, art. 17-ter D.P.R. n. 633/72”.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Ragioneria al numero 0438793230

Pagina aggiornata il 20/09/2023

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